Rapporti con Autorità Giudiziaria

By | Maggio 20, 2021
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Art. 334.
Referto.

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Codice di Procedura Penale
21.05.2013Approvazione delle "Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-sanitari e Autorità Giudiziarie".DGR Veneto n. 779 del 21.05.2013
11.03.2008Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore

Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Sociosanitari
DGR Veneto n. 569 del 11.03.2008